Per potere aderire al Museo dei Tarocchi in qualità di Amico o Sostenitore occorre prima leggere lo Statuto dell'Associazione Hermatena, cui il Museo appartiene, ed approvarne i contenuti.
STATUTO
Denominazione-Sede-Scopo
Art.1
E' costituita l'associazione culturale senza fini di lucro, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo I Cap. III Art. 36 e segg. del Codice Civile, nonchè dal presente Statuto, denominata
"HERMATENA";
Art.2
Essa ha sede in Riola di Vergato (Bo), Via Palmieri, 5.
Art.3
Oggetto e finalità dell'associazione sono l’editoria di testi relativi ai simbolismi contenuti nelle principali arti, scienze, filosofie e antiche mantiche legate alla ricerca esoterica. Inoltre, verranno create collane specifiche per la divulgazione di temi artistici, culturali e inerenti alle materie suddette. Per promuovere queste pubblicazioni e per attivare lo scambio ed il confronto con altri gruppi culturali verranno organizzati: Concorsi artistici e letterari, Incontri; Convegni; Mostre ed Esposizioni con scambi con altre associazioni o enti; Corsi; Seminari; Percorsi; Feste; Viaggi; Meeting; Performance, Spettacoli; Conferenze sia itineranti in luoghi, città e siti archeologici, sia presso sedi da destinarsi a tale scopo; Materiale didattico; Materiale musicale, Filmati e Materiale artistico in opere uniche e in multipli, sia in Italia che all'estero, aventi esclusivamente carattere culturale.
Patrimonio ed esercizi sociali
Art.4
Il patrimonio è costituito:
a) da Lit 6.000.000 (seimilioni) versati in eguale misura dai soci fondatori (tremilioni ogni socio);
b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di qualsiasi natura.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dall'utile derivante da manifestazioni diverse da Corsi e Seminari;
c) da contributi e/o finanziamenti da parte di Enti pubblici o privati;
d) da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
e) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall'assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Gli eventuali utili saranno rinviati alla gestione successiva.
Art.5
L'esercizio finanziario chiude al 31 (trenta) Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31/09/2001. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il Rendiconto o Bilancio annuale, che deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Soci
Art.6
Sono soci le persone od Enti interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'Atto di ammissione, la quota
di associazione, la quale verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello entro 30 gg. al Consiglio dei Probiviri.
La suddetta quota di associazione potrà essere annuale o mensile. I soci si distinguono in: Fondatori, Onorari, Sostenitori e Ordinari.
-Soci Fondatori: persone che con il loro contributo hanno permesso la fondazione dell'associazione ed il suo perpetuarsi nel tempo, sono esentati dal pagamento della tessera annuale di associazione: Morena Poltronieri, Martino Barbieri;
-Soci Onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento delle quote associative annuali;
-Soci Sostenitori: persone o enti che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo, una maggior quota rispetto a quella stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, allo scopo di sostenere con maggiore intensità le attività organizzate dall'associazione;
-Soci Ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.
Art. 7
Tutti i soci in eguale misura, senza distinzione di categoria, avranno diritto di utilizzare e servirsi di tutti i servizi che l'associazione metterà loro a disposizione, nonchè di partecipare ad eventuali Corsi, Seminari o quanto altro organizzato e promosso dall'associazione stessa, alle condizioni di volta in volta previste.
Per cui non vi è nessuna limitazione alla partecipazione alla vita associativa.
Art.8
Ogni socio, all'atto dell'iscrizione, prende atto del Regolamento dell'Associazione, dello Statuto o di estratto dei contenuti salienti dello stesso Statuto e si impegna a rispettarlo.
Art.9
Nessun socio potrà avvalersi per interessi personali del nome HERMATENA.
Art.10
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità e per tutti i soci che hanno versato quota annuale la qualità di socio si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, mediante rinnovo della sola tessera e pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo, se non perviene alla sede dell'associazione regolare disdetta entro 60 gg. dalla scadenza dell'anno per il quale è stata versata la prima quota associativa.
Consiglio Direttivo
Art.11
L'Associazione è gestita ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di due anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Art.12
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere, uno o più segretari. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, fatta eccezione per eventuali rimborsi di spese sostenute nell'espletamento delle proprie mansioni.
Art.13
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine di Bilancio annuale ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità risulterà vincolante il parere del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito Libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. E' facoltà del Consiglio espellere i soci che con il loro comportamento possano danneggiare materialmente e moralmente l'associazione.
Art.14
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso compila il Regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Art.15
Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresentano legalmente l'associazione nei confronti dei Terzi ed in Giudizio.
Revisori dei Conti
Art.16
La gestione dell'associazione è controllata da due Revisori dei Conti, eletti ogni due esercizi dall'assemblea dei soci. I Revisori potranno partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, inoltre dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai Bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
Collegio dei Probiviri
Art. 17
Il collegio dei Probiviri è composto da due soci eletti in assemblea. Dura in carica due anni.
Decide insindacabilmente, entro trenta gg. dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.
ASSEMBLEE
Art.18
I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante affissione nell'Albo dell'associazione dell'Avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
Art.19
L'assemblea delibera sul Bilancio annuale entro il 30/09 di ogni anno, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio direttivo, nonchè sulle nomine dei Revisori dei Conti e del Rappresentante incaricato dei Soci ordinari. A quest'ultimo spetta il compito di fare da portavoce, presso il Consiglio direttivo, delle esigenze e delle proposte dei soci, nonchè di organizzare eventuali diverse iniziative. Egli potrà inoltre su invito, partecipare alle riunioni del Consiglio. L'assemblea delibera inoltre sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e sullo Statuto e su quanto altro a Lei demandato per legge o per Statuto.
Art.20
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota di Associazione. Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della sua quota. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei Bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.
Art.21
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art.22
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del C.C.
Art.23
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di metà dei soci più uno.
Art.24
In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli interventi e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.
Art.25
La seconda convocazione dell'assemblea può avere luogo il medesimo giorno della prima, ma in orario diverso.
Art.26
Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, con modalità che favoriscano la partecipazione dell'intero Corpo sociale, per cui l'eliggibilità è libera.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa, limitatamente al periodo di associazione temporanea stessa.
Art.27
Nell'eventualità del recesso di uno o più soci fondatori ai medesimi non verrà rimborsata la quota di versamento di Lit 3.000.000 (tremilioni) a persona.
SCIOGLIMENTO
Art.28
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del Patrimonio. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996, n. 662.
CONTROVERSIE
Art.29
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di due Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Art.30
Per quanto non contenuto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.